Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulenti in proprieta' industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie a semiconduttori, per l'anno 2024.(GU n.8 del 26-1-2024)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE Ufficio italiano brevetti e marchi Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 201 e seguenti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64; Vista la legge 24 luglio 2023, n. 102 contenente Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 260 del 30 ottobre 2021; Visti in particolare gli articoli 2 e 5 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, nei quali sono rispettivamente individuati i nove uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola il Ministero e le funzioni della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2023 al n. 39, con il quale al dott. Amedeo Teti e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti professionali»; Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie a semiconduttori (di seguito: brevetti), per l'anno 2024; Preso atto dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale in ordine alla sessione di esami di cui al precedente punto e, in particolare, acquisita l'indicazione dell'Ordine relativa al contributo da chiedere ai candidati a ristoro delle somme sborsate per l'organizzazione dell'esame e per i compensi ai commissari d'esame; Decreta: Art. 1 1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti - ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2 1. L'esame di abilitazione consiste in: a) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale; b) una prova orale sulle seguenti materie: I. nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile; di chimica o meccanica o elettricita'; II. diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilita' e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso e trasferimento, nonche' normativa sull'ordinamento professionale e sul codice deontologico; III. diritto dell'Unione europea ed internazionale in materia di proprieta' industriale; IV. elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale; V. almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco o il francese.
Art. 3 1. La prova scritta si terra' il 12 giugno 2024 a Milano, presso la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 4 1. Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale - piazza Bottini, 1 - 20133 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Ordine: ordine-brevetti@pec.it 3. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.
Art. 5 1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. 2. Per i predetti candidati la Commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 6 1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione comprovante il fatto che il candidato possiede i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice: a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali; b) il certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale sul positivo completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale (http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara' completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data di svolgimento della prova scritta il certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, dopo le verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame con riserva; c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale: «contributo esame a nome»). 2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo' essere prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo conseguito ovvero all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana - con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale tramite raccomandata a/r o PEC, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale.
Art. 7 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30.
Art. 8 1. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, su indicazione della Commissione esaminatrice.
Art. 9 1. Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per l'iscrizione nella sezione brevetti dell'albo, dovranno presentare al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
Art. 10 1. Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della Commissione esaminatrice.
Art. 11 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Roma, 14 dicembre 2023 Il direttore generale: Teti