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Comunicazioni agli iscritti

I 37/20 - AVVISO IMPORTANTE - OBBLIGO FORMATIVO A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

21 maggio 2020

Si informano gli iscritti che il Consiglio, tenuto conto che l’attuale emergenza Covid-19 ha posto forti limitazioni per lo svolgimento delle attività formative, ha deliberato che, in deroga a quanto disposto dall’art. 2, comma 3 del Regolamento sulla Formazione Continua, per i bienni formativi 2019-2020 e 2020-2021, i crediti che ciascun iscritto è tenuto a conseguire nel biennio sono ridotti da 30 a 15.
Di tali 15 crediti è necessario che  almeno 2 crediti derivino da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.  Gli iscritti con doppia abilitazione Brevetti e Marchi devono aver ottenuto almeno 5 crediti in ciascuna delle due Sezioni.
 

Si informano gli iscritti che il Consiglio, tenuto conto che l’attuale emergenza Covid-19 ha posto forti limitazioni per lo svolgimento delle attività formative, ha deliberato che, in deroga a quanto disposto dall’art. 2, comma 3 del Regolamento sulla Formazione Continua, secondo cui “ai fini dell’ assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1 e salvo quanto previsto dall'art. 6, ogni iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale deve conseguire nel biennio almeno trenta crediti formativi, di cui almeno dieci debbono essere conseguiti nel singolo anno formativo” per i bienni formativi 2019-2020 e 2020-2021, i crediti che ciascun iscritto è tenuto a conseguire nel biennio sono ridotti da 30 a 15.

Di tali 15 crediti è necessario che:

•    almeno 2 crediti derivino da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia (in deroga alla previsione dell’art. 2, comma 4 che prevede che i crediti siano almeno 3)

•    gli iscritti con doppia abilitazione Brevetti e Marchi, devono aver ottenuto almeno 5 crediti in ciascuna delle due Sezione (in deroga alla previsione dell’art. 2, comma 5 che prevede che i crediti siano almeno 10 per ciascuna sezione).

Pertanto coloro i quali rientrano nel biennio formativo 2019-2020, laddove nel 2019 abbiano già maturato 15 o più crediti, si intende che abbiano già assolto all’obbligo formativo per l’intero biennio, a condizione che siano soddisfatte le condizioni sopra esposte concernenti la doppia abilitazione, ove prevista, e la deontologia.

Parimenti coloro i quali rientrano nel biennio formativo 2020-2021, potranno conseguire i 15 crediti formativi, nel rispetto delle due condizioni sopra esposte concernenti la doppia abilitazione, ove prevista, e la deontologia, a propria scelta in parte nell’anno 2020 e in parte nell’anno 2021 ovvero tutti in un solo anno formativo, sia esso il 2020 o il 2021, senza incorrere in alcuna sanzione.

Le presenti disposizioni si intendono applicabili solo ai due bienni formativi sopra indicati, alla scadenza dei quali torneranno pienamente in vigore le prescrizioni contenute nel Regolamento, senza alcuna deroga.

Si ricorda che in Area Riservata sono disponibili diverse FAD e che altre verranno pubblicate nei prossimi mesi per dare la possibilità a ciascuno di adempiere all’obbligo formativo come sopra prescritto.
 

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