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Regolamento

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. Il Consulente ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

2. Con l’espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali teoriche e pratiche, mediante la partecipazione ad eventi ed iniziative nell'ambito della Proprietà Industriale e dell'attività professionale ad essa attinente.

Articolo 2

Periodo e obbligo della formazione professionale continua

1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo. L'anno formativo coincide con quello solare.

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata biennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale.

3. Ai fini dell’ assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1 e salvo quanto previsto dall'art. 6, ogni iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale deve conseguire nel biennio almeno trenta crediti formativi, di cui almeno dieci debbono essere conseguiti nel singolo anno formativo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere attinenti ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma nel biennio almeno tre crediti devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.

5. Per gli iscritti sia alla sezione brevetti che alla sezione marchi, fermo restando quanto previsto al comma 3, almeno dieci crediti devono essere acquisiti in ciascuna delle sezioni.

6. La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo art. 9.

7. E' facoltà dell'iscritto di ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente Regolamento, nel periodo intercorrente tra il superamento dell'esame di qualificazione professionale di cui all'art. 207 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e il primo gennaio dell'anno solare successivo alla data di iscrizione all'Albo. l relativi crediti sono considerati valere per il primo biennio.

Articolo 3

Attività del Consiglio dell'Ordine

1. ll Consiglio dell'Ordine predispone un programma formativo annuale e dà attuazione alle attività di formazione professionale fruibili dagli iscritti ubicati sul territorio nazionale. ln particolare, il Consiglio dell'Ordine pubblica sul proprio sito il programma degli eventi formativi organizzati e di quelli che ha accreditato indicando anche i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dall'Ordine, anche da associazioni di iscritti all'AIbo e da altri soggetti autorizzati dall'Ordine. Quando delibera su domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, l’Ordine trasmette motivata proposta di delibera al Ministro dello Sviluppo Economico al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso ex D.P.R.137/2012, art. 7, comma 2.

3. ll Consiglio dell'Ordine nella programmazione ha facoltà di promuovere, ove possibile, la formazione gratuita, con utilizzo di risorse proprie o di quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Il Consiglio, per la realizzazione del programma, o il suo aggiornamento, può stipulare apposite convenzioni con Consigli e/o Collegi di altri Ordini Professionali e con Università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi ovvero operare in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

Articolo 4

Eventi formativi

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, organizzati o accreditati anche stabilmente dal Consiglio dell'Ordine: a) corsi di aggiornamento e master; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio o gruppi di lavoro in materie di Proprietà Industriale istituiti da organismi nazionali ed internazionali ove accreditati dal Consiglio dell'Ordine; d) altri eventi individuati di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine.

2. I crediti possono essere conseguiti anche tramite partecipazione con modalità telematica, a condizione che sia possibile il controllo della partecipazione.

3. Ove l'evento realizzato risulti non corrispondente a quanto indicato per l'accreditamento da parte del Consiglio, i crediti formativi potranno essere oggetto di revoca o riduzione.

Articolo 5

Modalità di accreditamento e valutazione dei crediti

1. La partecipazione agli eventi formativi di cui all'art. 4 attribuisce al massimo: 1 credito per ogni ora di partecipazione, 7 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo giornaliero, ventuno crediti per la partecipazione ad un evento di durata pari o superiore a 3 giorni.

2. Il Consiglio attribuisce i crediti di cui al comma 1 tenendo conto dei seguenti aspetti: - materie ed argomenti oggetto dell’evento; - tipologia dell'evento; - qualità e durata complessiva dell'evento; - modalità di svolgimento: partecipazione diretta, partecipazione telematica, conformità agli obiettivi formativi oggetto del presente Regolamento.

3. l soggetti che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati ed attinenti alla Proprietà Industriale, devono presentare al Consiglio dell'Ordine una domanda con gli elementi sufficienti a consentire la valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento. ll Consiglio dell'Ordine, ove necessario, richiede ulteriori informazioni o documentazioni e decide sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda o delle informazioni ulteriori richieste dandone comunicazione all'istante.

Articolo 6

Attività formative

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'Art. 5, integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale lo svolgimento delle seguenti attività cui corrispondono al massimo i seguenti crediti:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4: due crediti ogni ora, o frazione di ora, di attività formativa;

b) relazioni nei corsi destinati al pubblico di formazione per tirocinanti accreditate dal Consiglio dell’Ordine: due crediti ogni ora, o frazione di ora, di lezione;

c) docenze su materie attinenti la Proprietà Industriale in Università o istituti universitari riconosciuti ed organismi equiparati: due crediti ogni ora, o frazione di ora, di docenza effettiva fino ad un massimo del 40% dei crediti.

2. Integra altresì assolvimento degli obblighi di formazione professionale lo svolgimento delle seguenti attività: a) partecipazione come membro alle commissioni per l'esame di abilitazione in materia di marchi o brevetti: quindici crediti; b) pubblicazione di contributo scientifico relativo al settore della Proprietà Industriale su riviste a rilevanza nazionale o internazionale, nonché monografia o contributo in volumi di autori vari munite di ISSN o ISBN: sette crediti per anno formativo per i contributi scientifici e dodici crediti per monografie o contributi in volumi di autori vari.

3. ll Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell’interessato, vaglia il riconoscimento e il livello dei crediti di cui al presente articolo e ne dà comunicazione al richiedente.

Articolo 7

Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei casi di: - maternità, fino al compimento di 1 anno di età del bambino; -- adozione, fino al compimento di 1 anno dall’adozione; -- grave malattia o infortunio; -- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale; -- altri casi di temporaneo documentato impedimento a giudizio del Consiglio dell'Ordine.

2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica. All’esonero consegue la riduzione del credito formativo professionale da acquisire nel corso dell’anno o del biennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.

3. Il Consiglio dell’Ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia almeno 35 anni di iscrizione all’Albo e 65 anni d’età, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda

Articolo 8

Controlli del Consiglio dell'Ordine

1. ll Consiglio dell'Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, consultando i dati in proprio possesso o chiedendo all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia fornita entro il termine assegnato nella richiesta, il Consiglio non attribuisce o riduce i crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da iscritti esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio che decide con deliberazione motivata.

Articolo 9

Inosservanza dell’obbligo formativo

1. ll mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituisce illecito disciplinare.

2. La sanzione é commisurata alla gravità della violazione e, quando è tale da incidere sul proseguimento dell’attività professionale, si applica alla sezione dell'Albo in cui si è verificato il mancato adempimento dell’obbligo formativo.

Articolo 10

Disposizioni attuative

1. Ove ritenuto opportuno, il Consiglio ha facoltà di emanare norme applicative e di chiarimento al presente Regolamento da pubblicarsi sul sito dell'Ordine.

Articolo 11

Norme transitorie

1. Nel primo biennio di valutazione dell'obbligo di formazione, il Consulente deve conseguire almeno il 50% dei crediti formativi previsti all'Art. 2 di cui almeno due nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico.

2. L'interessato che risulti iscritto all'Albo fin dal 27.02.1983 nella sezione brevetti e dal 20.10.1995 nella sezione marchi può chiedere la dispensa di cui alI'art. 7, comma 3, ove dimostri di aver esercitato l'attività professionale per almeno 40 anni. ll Consiglio deciderà con decisione motivata tenendo conto della quantità e qualità dell’attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. ll presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal terzo mese successivo alla pubblicazione di cui al comma 1.

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REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA - aggiornato al 1 gennaio 2019

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 2025 - SAVE THE DATE

21 marzo 2025

Si informano gli iscritti che l’Assemblea per l’anno 2025 si terrà il 21 marzo p.v. in modalità ibrida, con la possibilità di partecipazione in presenza o tramite collegamento da remoto. 

Ricordando agli iscritti che in tale occasione si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio, comunichiamo che, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 66, comma 4-bis del Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale, il Consiglio in carica ha deliberato l’esecuzione delle votazioni con modalità di trasmissione elettronica del voto.

 

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AGGIORNAMENTI AL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI - 20 dicembre 2024

20 dicembre 2024

Trasmettiamo in allegato gli aggiornamenti UIBM in oggetto.

I32/24 – DECRETO MINISTERIALE 194/24 PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO

19 dicembre 2024

Si informano gli iscritti che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre, con Decreto Ministeriale n. 194, il Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprietà industriale.

Questo Decreto, frutto della preziosa iniziativa e importante impegno del MIMIT direzione Ufficio Brevetti e Marchi, rappresenta un passo significativo nella direzione del riconoscimento del valore dell’attività dei consulenti in proprietà industriale. Il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2025

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Progetto Vitality

6 dicembre 2024

L'Università di Teramo, nell'ambito del progetto Vitality "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in central Italy", finanziato dall'Unione Europea tramite il programma NextGenerationEU coordinato dal prof. Dario Compagnone, ha avviato un'importante iniziativa finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni delle aziende e dei professionisti abruzzesi, operanti nella filiera agroalimentare e veterinaria, in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di comprendere come l'Università possa contribuire alla creazione di valore delle organizzazioni e, di conseguenza, dell'intero ecosistema economico locale.

 

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I31/24 – ALBO DEI CTU PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

5 dicembre 2024

Il Tribunale di Brescia ha segnalato a questo Consiglio di incontrare sovente difficoltà ad individuare Consulenti competenti e disponibili ad assumere l’incarico di CTU nelle cause di P.I. (in particolare brevettuali).

Ci facciamo dunque premura di sollecitare gli iscritti, che siano adeguatamente qualificati, a manifestare la loro disponibilità a svolgere il ruolo di CTU presso il Tribunale di Brescia.

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