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Linee guida

Disposizioni attuative del regolamento sulla formazione professionale continua

Norme applicative e di chiarimento emanate ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento sulla formazione professionale continua.

(N.B. i titoli delle norme qui di seguito riportate corrispondono agli articoli del Regolamento cui le norme si riferiscono).

Articolo 2.6
La segreteria dell’Ordine verifica l’adempimento dell’obbligo formativo mediante un controllo a campione dei dati disponibili sulla piattaforma ogni 6 mesi per circa il 5% degli iscritti. Traccia di tali verifiche è mantenuta in segreteria per almeno 10 anni. Il mancato adempimento dell’obbligo e/o la mancata ed infedele certificazione sono comunicati al Consiglio di Disciplina.

Articolo 2.7
Gli iscritti di cui all’articolo in epigrafe possono maturare crediti riconosciuti per il primo biennio valutativo come indicato all’Articolo 2.1.

Articolo 3.1
Il Consiglio pubblica tempestivamente sul sito dell’Ordine tutte le attività di formazione accreditate (con l’indicazione dei crediti).

Articolo 3.2
Per corsi di formazione si intendono eventi di formazione da svolgersi in più occasioni organizzati da terzi, su incarico del consiglio dell’Ordine e con delega alla gestione della formazione continua, con assunzione, da parte dei soggetti delegati, di tutti gli oneri di controllo dell’adempimento dell’obbligo formativo e di comunicazione dei risultati al Consiglio dell’Ordine.

Tali eventi possono essere organizzati da associazioni di iscritti all’Albo o altri soggetti autorizzati dall’Ordine a seguito di motivata proposta di delibera sottoposta al parere vincolante del ministro vigilante ai sensi dell’Art. 7, comma 2 D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.

Condizione per il riconoscimento di tali eventi è la disponibilità a consentire la partecipazione a qualunque iscritto ne faccia richiesta, fatto salvo il raggiungimento del numero di posti messi a disposizione.

In caso di evento a pagamento (per gli iscritti), l’evento potrà essere accreditato solo ed esclusivamente in presenza dell’avvenuto pagamento di € 25,00, a titolo di “Diritto per l’apertura della procedura di accreditamento”. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità illustrate nel MODULO RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO scaricabile dal sito dell’Ordine (1).

Articolo 3.3 
Gli iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale iscritti anche ad altri Ordini professionali si faranno parte diligente a contattare tali Ordini per definire un possibile riconoscimento reciproco dei crediti.

Articoli 4 – 6 - criteri generali di attribuzione dei crediti

La Tabella 1 sotto riportata riassume criteri orientativi per l’attribuzione dei crediti in relazione alla partecipazione a specifici eventi formativi in conformità con i criteri generali espressi dal Regolamento.
 

Tabella 1 - Eventi formativi

Crediti Formativi

corsi di aggiornamento
master
seminari
convegni
giornate di studio
tavole rotonde

1 credito per ogni ora

7 crediti max per un evento di una giornata

21 crediti max per eventi di 3 o più giornate

commissioni studio e/ o gruppi di lavoro presso Ordine / organismi nazionali e internazionali della categoria professionale

come sopra sino a un massimo del 20% del totale dei crediti nel biennio

eventi che non possono essere accreditati preventivamente
(ad esempio Annual meeting organizzato da INTA, ECTA, MARQUES)

come sopra, a fronte di produzione di attestazione a conferma della partecipazione

assemblea degli iscritti

come sopra su determinazione del Consiglio dell’Ordine

partecipazione come membro alle commissioni per l'esame di abilitazione Italiano in materia di marchi o brevetti o partecipazione come membro a commissioni per la correzione di EQE

secondo il disposto dell’Art. 6 del Regolamento

attività di formazione nella propria organizzazione professionale (“attività interne”)

come sopra sino a un massimo del 30% del totale dei crediti nel biennio

 

La Tabella 2 sotto riportata riassume criteri orientativi per l’attribuzione dei crediti in relazione ad attività di partecipazione quale relatore a specifici eventi formativi in conformità con i criteri generali espressi dal Regolamento.

 

Tabella 2 - Attività Formativa

Crediti

Relazioni o docenze negli eventi della tabella precedente Articolo 4

2 crediti per ogni ora o frazione di ora

Relazione dei corsi destinati al pubblico di formazione Tirocinanti (esempio: Convey, Politecnico di Milano, etc.)

2 crediti per ogni ora o frazione di ora

Docenze in Università o istituti universitari riconosciuti ed organismi equiparati

2 crediti per ogni ora o frazione di ora fino ad un massimo del 40% dei crediti

 

I criteri restano i medesimi anche quando le docenze sono svolte in modalità telematica.

Articoli 4 – 6 - norme applicative e di chiarimento

i) Durata evento 
Per evento di una giornata si intende un evento della durata di almeno 6 ore (escluse pause).
Per evento di mezza giornata si intende un evento di almeno 3 ore (escluse pause).
Al fine del computo dei crediti la frazione di tempo dedicata a dibattito, domande & risposte ed in generale a qualsiasi interazione con gli iscritti presenti in quel dato evento, è considerata far parte dell’evento stesso entro i limiti seguenti (2):
-fino a 30 minuti per eventi di mezza giornata o di durata inferiore;
-fino a 1 ora per eventi di una giornata.

ii) Attività interne (3)
Per attività di formazione nella propria organizzazione professionale (“attività interne”) si intendono quelle attività di formazione realizzate dalla propria organizzazione professionale in location interne al proprio perimetro aziendale (ovvero in locali di proprietà, in affitto e/o comunque gestiti dalla propria organizzazione). Qualora organizzazioni terze organizzino attività di formazione all’interno del perimetro aziendale della propria organizzazione, queste attività saranno considerate come “attività interne” (con le limitazioni di cui alla Tabella 1) se il tempo effettivo di ciascuna di esse (fasi di registrazione e pause escluse) sarà coperto per una misura superiore al 25% da uno o più relatori della propria organizzazione.
Le attività di formazione nella propria organizzazione professionale sono preventivamente accreditate dal Consiglio dell’Ordine a seguito di compilazione dell’apposito modulo (modulo di richiesta di accreditamento).
Tali attività devono riguardare i seguenti argomenti: aggiornamento/seminari di approfondimento su Leggi, Regolamenti italiani ed esteri (EPO, WIPO, OHIM, Uffici Brevetti esteri), Giurisprudenza italiana ed internazionale.
Conformemente a quanto precisato in relazione all’Articolo 3.2, condizione per l’accredito di tali attività è la disponibilità a consentire la partecipazione a qualunque iscritto ne faccia richiesta, anche se non facente parte dell’organizzazione professionale che organizza l’evento, fatto salvo il raggiungimento del numero di posti messi a disposizione che dovrà essere ritenuto congruo dal Consiglio dell’Ordine per consentire l’accreditamento dello stesso.

iii) Commissioni e/o Gruppi di lavoro 
Per maturare i crediti relativi alla partecipazione a Commissioni e/o Gruppi di lavoro fino a un massimo del 20% del totale dei crediti (cioè 6 crediti a regime), l’iscritto dovrà dimostrare un’assidua partecipazione durante ciascun anno.
La partecipazione a Commissioni coinvolte nell’esame e correzione degli EQE è considerata equivalente a quella delle Commissioni per l’esame italiano. Per ottenere i crediti sarà necessario da parte del membro di tali Commissioni la produzione di evidenze e la compilazione dell’apposito modulo (“Dichiarazione di partecipazione ad eventi non accreditati”) reperibile nella tendina Modulistica nella sezione Formazione del sito dell’Ordine.
Non sono considerate attività di tipo formativo partecipare alle sedute del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplia da parte dei rispettivi membri, così come attività analoghe svolte anche in organismi Internazionali (per es. EPI) o Nazionali (ad. es. FICPI, AIPPI, AICIPI).

iv) Partecipazione con modalità telematica (FAD)
Per controllo della partecipazione con modalità telematica (FAD) si intende:
- controllo dei tempi di fruizione dell’iscritto all’evento FAD da parte dell’Ordine o da soggetto autorizzato;
- controllo tramite quiz dell’effettiva fruizione dell’evento.

v) Verifica partecipazione
La partecipazione agli eventi di formazione continua prevede una tolleranza massima complessiva in ingresso o in uscita di 20 minuti per gli eventi di mezza giornata e 45 minuti per gli eventi di una giornata. Il superamento di tale limite comporterà la perdita di un credito, mentre il superamento del doppio di tale limite comporterà la perdita dell’accredito dell’evento.

vi) Partecipazione ad eventi quale relatore/docente 
Relazioni o docenze negli eventi della tabella 1 riguardanti convegni/Seminari/Master/corsi di aggiornamento comprendenti e/o costituiti da Mock trial saranno equiparate a “Docenze in Università o istituti universitari riconosciuti ed organismi equiparati” di tabella 2 per la parte riguardante il Mock trial stesso.

Si chiarisce che una stessa docenza (identica per contenuti) effettuata dal medesimo iscritto in eventi formativi differenti entro il medesimo anno solare , permetterà un’unica volta l’ottenimento di crediti formativi.

Si prevede il cumulo dei crediti per il relatore/docente che partecipa ad un evento, e cioè 2 crediti per ogni ora (o frazione di ora) di lezione + gli eventuali crediti per le ore di partecipazione all’ evento. 

Per coloro i quali svolgono il ruolo di "moderatore" nei convegni/Seminari/Master/corsi di aggiornamento l'attribuzione dei crediti avverrà secondo le regole della mera partecipazione al convegno.

In tal caso per gli eventi organizzati o co-organizzati dall’Ordine il docente non deve effettuare la propria iscrizione all’evento.
Nel caso di eventi organizzati da terzi e accreditati la gestione dei crediti sarà compito della segreteria dell’Ordine.

vii) Eventi che non possono essere accreditati precedentemente (come ad esempio docenze universitarie o docenze ai corsi per tirocinanti presso Convey/Politecnico di Milano, etc.)
Come visto in precedenza, è possibile richiedere l’accreditamento di vari eventi formativi non preventivamente autorizzati dal Consiglio. A tal scopo bisogna fornire prova della avvenuta partecipazione (attestato di partecipazione o altro documento idoneo) e compilare l’apposito modulo (“Dichiarazione di partecipazione ad eventi non accreditati”) reperibile nella tendina Modulistica nella sezione Formazione del sito dell’Ordine.
Una volta stabiliti gli eventuali crediti per l’evento da parte del Consiglio tali crediti verranno caricati dalla Segreteria nel profilo dell’iscritto nell’Area Formazione.

viii) Accreditamento corsi di aggiornamento 
Tra i corsi di aggiornamento (di una o più giornate) citati in tabella 1 possono considerarsi anche i corsi relativi allo studio della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) eccetto quelli finalizzati esclusivamente all’apprendimento di tecniche specifiche per il superamento dell’esame di abilitazione professionale. Per tali corsi di aggiornamento il tetto massimo di crediti attribuibili è di 10 crediti annui per singolo corso (4).

ix) pubblicazione di contributo scientifico relativo al settore della Proprietà Industriale su riviste a rilevanza nazionale o internazionale
Sono escluse da tale categoria le newsletter aziendali, anche se munite di codice ISSN (5).


Articolo 7.3 – Articolo 11

L’obbligo formativo per chi abbia ottenuto la dispensa ai sensi del Regolamento è ridotto a 3 (tre) crediti nel biennio, liberamente scelti dall’iscritto dispensato. La riduzione a tre crediti non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista dall’Art. 11.1, per cui l’iscritto dispensato dovrà conseguire tali tre crediti anche per il primo biennio di valutazione.

Note:
1)  Delibera del 9 maggio 2018
2)  Delibera del 14 marzo 2018
3)  Delibera del 19 giugno 2018
4)  Delibera del 9 settembre 2019
5)  Delibera del 19 febbraio 2020

 

Ultimo aggiornamento il 2 marzo 2020.

Linee Guida Formazione - aggiornamento 02.03.2020

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 2025 - SAVE THE DATE

21 marzo 2025

Si informano gli iscritti che l’Assemblea per l’anno 2025 si terrà il 21 marzo p.v. in modalità ibrida, con la possibilità di partecipazione in presenza o tramite collegamento da remoto. 

Ricordando agli iscritti che in tale occasione si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio, comunichiamo che, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 66, comma 4-bis del Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale, il Consiglio in carica ha deliberato l’esecuzione delle votazioni con modalità di trasmissione elettronica del voto.

 

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AGGIORNAMENTI AL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI - 20 dicembre 2024

20 dicembre 2024

Trasmettiamo in allegato gli aggiornamenti UIBM in oggetto.

I32/24 – DECRETO MINISTERIALE 194/24 PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO

19 dicembre 2024

Si informano gli iscritti che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre, con Decreto Ministeriale n. 194, il Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprietà industriale.

Questo Decreto, frutto della preziosa iniziativa e importante impegno del MIMIT direzione Ufficio Brevetti e Marchi, rappresenta un passo significativo nella direzione del riconoscimento del valore dell’attività dei consulenti in proprietà industriale. Il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2025

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Progetto Vitality

6 dicembre 2024

L'Università di Teramo, nell'ambito del progetto Vitality "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in central Italy", finanziato dall'Unione Europea tramite il programma NextGenerationEU coordinato dal prof. Dario Compagnone, ha avviato un'importante iniziativa finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni delle aziende e dei professionisti abruzzesi, operanti nella filiera agroalimentare e veterinaria, in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di comprendere come l'Università possa contribuire alla creazione di valore delle organizzazioni e, di conseguenza, dell'intero ecosistema economico locale.

 

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I31/24 – ALBO DEI CTU PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

5 dicembre 2024

Il Tribunale di Brescia ha segnalato a questo Consiglio di incontrare sovente difficoltà ad individuare Consulenti competenti e disponibili ad assumere l’incarico di CTU nelle cause di P.I. (in particolare brevettuali).

Ci facciamo dunque premura di sollecitare gli iscritti, che siano adeguatamente qualificati, a manifestare la loro disponibilità a svolgere il ruolo di CTU presso il Tribunale di Brescia.

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