Comunicazioni agli iscritti
Segnalazioni riguardo siti internet che offrono servizi di consulenza in materia di proprietà industriale.
7 novembre 2017
Con riferimento alle numerose segnalazioni che pervengono al Consiglio relativamente al proliferare di società di servizi che attraverso siti internet offrono servizi di consulenza per ricerche e depositi di marchi e brevetti a tariffe stracciate,
siti riferibili a soggetti non iscritti all’Albo, desideriamo rassicurare gli iscritti che, nonostante alcune pesanti ed immotivate critiche che circolano sui social, il Consiglio monitora attentamente la questione (vedi comunicazioni pubblicate sul sito dell’Ordine il 26 aprile 2012, “Offerte di rinnovo di marchi italiani/internazionali “ e l’ 11 dicembre 2014, “Azioni a tutela della professione”).
Gli Iscritti si fanno, spesso, parte diligente nel segnalare al Consiglio iniziative, talvolta assai disinvolte, miranti ad erodere il ruolo di esclusiva riservato alla nostra professione,
A tale riguardo desideriamo rammentare che l’attività riservata alla nostra professione è limitata alla rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei confronti dell’UIBM e non si estende alla generica consulenza o alle ricerche in materia di proprietà industriale.
I detti siti segnalati, sono stati sempre verificati in dettaglio e la gran parte di questi vanta di possedere: …struttura interna formata da professionisti qualificati specializzati nella tutela della proprietà intellettuale… oppure specifica che : … I professionisti che gestiscono i servizi online sono inoltre in possesso delle qualifiche necessarie a rappresentare la committenza di fronte ad Organi Ufficiali sia nazionali che comunitari. … Una tale indicazione od affermazione, ancorchè generica, è stata ritenuta dall’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (v. parere del 22/05/2012 ), alla quale in passato il Consiglio si era rivolto, corretta e sufficiente e tale da non violare le norme vigenti. Uno di tali siti, infatti, vanta di possedere … il "Rating di Legalità" attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Allo stato non ci è dato sapere se i detti “professionisti qualificati” siano da riferire ad iscritti al nostro Ordine, oppure ad avvocati iscritti al loro Ordine. A tale proposito si ritiene opportuno e doveroso ricordare agli iscritti al nostro Ordine che dovessero offrire continuativamente od occasionalmente la propria attività professionale a tali società di servizi il rispetto delle norme del nostro Codice deontologico che prevedono:
Art. 2 –Pubblicità
….
d) La pubblicità o l'utilizzo di carta intestata o la diffusione con qualsiasi mezzo di informazioni idonea ad indurre in errore il pubblico oppure ad ingenerare false o esagerate aspettative in merito alla propria organizzazione (ivi compresa quella societaria) o alla reale presenza e/o consistenza, anche numerica, dei membri iscritti all'Ordine che ne fanno parte e alla loro qualifica rispetto alla rappresentanza in materia di brevetti e modelli ovvero di marchi. In particolare è considerata poter indurre il pubblico in errore:
- l’ingiustificata indicazione di sedi di propri uffici dove non sia presente almeno un Consulente, con regolare frequenza pubblicamente precisata in caso di suo carattere saltuario,
- l'uso immotivato di carta intestata che non indichi con chiarezza i nominativi di Consulenti che operano nell'ambito di uffici o società di servizi specializzati autonomi.
e) La pubblicità idonea ad indurre in errore il pubblico o a ingenerare false o esagerate aspettative, anche a mezzo di esagerazioni, ambiguità od omissioni, per ciò che riguarda le caratteristiche o i risultati dei servizi offerti, i compensi professionali e le tasse dovute, le condizioni di svolgimento dei servizi.
Art. 3 - Relazioni con il pubblico
….
c) Un Consulente non può autorizzare, senza adeguato controllo professionale, una persona che non sia Consulente, ad esercitare in nome suo, o in nome del suo ufficio o società, un'attività professionale o la rappresentanza di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
d) Per quanto riguarda l'esercizio della sua professione, il Consulente è responsabile degli atti dei suoi collaboratori non Consulenti.
e) Ferme le norme relative ai casi di incompatibilità di cui all'Art. 205 del Codice della Proprietà Industriale, non è permesso svolgere l'attività di Consulente in nome e per conto di società, uffici o servizi specializzati autonomi in materia di Proprietà Industriale diversi da quelli risultanti dalla propria iscrizione all'Ordine, salvo notifica all'Ordine stesso e il rispetto delle norme di cui all'Art. 2, lettera d).
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Il Consiglio continuerà a vigilare attentamente che dette norme deontologiche siano rispettate dai propri iscritti ed invitiamo tutti a continuare a segnalare al Consiglio ogni attività od iniziativa che possa comportare uno svilimento della nostra professionalità od una violazione del ruolo di esclusiva riservato alla nostra professione.