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Comunicazioni agli iscritti

QUESITI - REGOLAMENTO FORMAZIONE

12 giugno 2017

A seguito di alcune interrogazioni e quesiti da parte degli Iscritti relativamente al Regolamento Formazione e l’assegnazione dei crediti formativi, il Consiglio vuole, con la presente, ricordare a tutti gli Iscritti quanto segue :

 

  • Il Regolamento sulla Formazione Professionale Continua nel seguito il “Regolamento”, è stato emanato a seguito della istituzione di tale obbligo per tutti gli Ordini Professionali istituiti in Italia.

 

  • Il Regolamento prevede un numero di crediti per biennio formativo modesto rispetto a quello di altri Ordini Professionali, tenendo anche conto del fatto che per molti Iscritti si tratta di una formazione per due professioni diverse.

 

  • Il Regolamento non prevede, diversamente da altri Ordini Professionali, un limite ai crediti che possono essere ottenuti attraverso la FAD, con l’intento di permettere a tutti gli Iscritti di potere ottemperare all’obbligo, anche se residenti in aree lontane dalle località in cui si svolgono maggiormente gli eventi accreditati o accreditabili in aula. Tale possibilità è stata decisa dal Consiglio in carica nell’anno di approvazione del Regolamento Formazione così come dall’attuale Consiglio e ne costituisce una caratteristica fondamentale.

 

  • La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è un onere che compete al Consiglio dell’Ordine come stabilito dalla Legislazione in materia.

 

  • La variazione del testo degli articoli del Regolamento non è facoltà del Consiglio dell’Ordine bensì deve ricevere parere favorevole dal Ministro responsabile del Ministero a cui fa capo l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come si evince dall’Art. 7 comma 3 del D.P.R. 137/2012.

 

  • L’Articolo 3.2 del Regolamento si riferisce a dei particolari Corsi di formazione professionale previsti dal D.P.R. 137/2012, così come chiariti nelle Disposizioni attuative del Regolamento, questi  non sono ad esempio i Corsi di Formazione per la preparazione all’esame gestiti da terzi quali Società private o Università.

 

In merito ad alcuni quesiti, posti anche durante la recente Assemblea, il Consiglio considera che l’attività lavorativa professionale di per sé, non possa costituire attività di formazione professionale. L’accreditamento dell’attività personale di preparazione per seminari, lezioni di tipo universitario, articoli etc. è già stata contemplata nei crediti previsti dal presente Regolamento all’attuazione delle suddette attività (seminari, lezioni di tipo universitario, articoli).

Per quanto riguarda una possibile modifica del Regolamento all’Articolo 7, Comma 1, a favore di una esenzione dell’obbligo formativo per raggiunti limiti d’età, il Consiglio ha deliberato di proporre al Ministero una modifica ai sensi di poter permettere l’esenzione a coloro che avendo compiuto 65 anni di età abbiano anche almeno 35 anni di iscrizione all’Ordine.

Il Consiglio ricorda, altresì, che l’attività di formazione per via telematica è già accreditabile quando l’Ente organizzatore sia in grado di fornire la documentazione necessaria per stabilire la partecipazione attiva dell’Iscritto. Il Gruppo Formazione in seno al Consiglio dell’Ordine si sta interessando per accertare se sia possibile per l’Ufficio Europeo dei Brevetti fornire tale documentazione.

Il Consiglio ha infine deciso di modificare le proprie Linee Guida relative alla Formazione aumentando al 20% del totale dei crediti nel biennio la partecipazione a Commissioni di Studio e/o Gruppi di lavoro presso l’Ordine / Organismi Nazionali e Internazionali della categoria professionale. Tale variazione ha efficacia già nei bienni formativi in corso.

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