Comunicazioni agli iscritti
COMPATIBILITA' DI ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI - ORDINE CONSULENTI IN P.I.
Come alcuni avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale hanno rilevato, il CNF ha pubblicato la decisione presa da un’apposita Commissione in seno allo stesso CNF relativa al quesito che il nostro Consiglio aveva posto sulla compatibilità di iscrizione ai due albi.
Purtroppo la commissione del CNF si è limitata ad osservare che tale doppia iscrizione non è prevista dall’art. 18, co. 1, lett. a) della L. 247/2012 sull’ordinamento forense non tenendo conto minimamente di tutti gli altri aspetti da noi ben evidenziati che rendono le competenze dei due Ordini sovrapponibili nello specifico settore della proprietà industriale. Pertanto il parere è negativo.
Il nostro Consiglio sta ulteriormente indagando con la presidenza del CNF se sia possibile una determinazione dello stesso CNF che autorizzi il mantenimento, almeno in via transitoria, della doppia iscrizione almeno agli avvocati già in precedenza iscritti al nostro Albo. Nel contempo, stiamo esaminando come poter intervenire per modificare la norma dell’art. 18 della legge forense o per trovare qualche altra strada al fine di ottenere il riconoscimento della legittimità della doppia iscrizione all’Albo degli Avvocati e all’Albo dei Consulenti in PI. Come è evidente, i tempi per il raggiungimento di eventuali soluzioni che richiedono modifiche legislative non si prevedono brevi.