Comunicazioni agli iscritti
Modifica dell'art 9, comma 2, lettera b), del Regolamento Tirocinanti
L’art. 9 , comma 2, del Regolamento Tirocinanti stabilisce che l’iscritto al Registro che intende svolgere il tirocinio professionale all’estero chieda l’autorizzazione preventiva al Consiglio dell’Ordine, allegando:
a) il programma dell'attività che andrà a svolgere nella struttura di destinazione;
b) la dichiarazione di disponibilità della Persona di Riferimento all’estero che accoglie l’Iscritto
L’entrata in vigore del DPR 137/2012 sulla riforma delle professioni ha comportato modifiche al Regolamento Tirocinanti a seguito delle quali l’art. 3, comma 1, lettera d), prevede che la Persona di Riferimento debba essere necessariamente un mandatario abilitato avente almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’Albo.
Si è venuto così a creare un chiaro contrasto tra gli articoli sopra citati, in quanto la Persona di Riferimento all’estero che accoglie il tirocinante (indicata all’art. 9,comma 2, lettera b)) , non risiedendo in Italia, non può essere iscritta all’Ordine.
Al fine di risolvere il problema, nel corso della riunione del Consiglio del 20 settembre 2013, è stata proposta ed approvata la modifica dell’art. 9, comma 2, lettera b), riportata qui di seguito:
“b) la dichiarazione di disponibilità della Persona di Riferimento all’estero che accoglie l’iscritto a seguire in via generale l’attività di tirocinio svolta nella struttura di destinazione all’estero”.