Comunicazioni agli iscritti
Prestazioni a partita IVA / Esclusione della presunzione di attività di collaborazione
Come è noto, la legge 28 giugno 2012 n. 99, all’arti. 1, comma 26, ha introdotto norme che, in relazione a rapporti di committenza professionale a soggetti con partita IVA, fanno presumere l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
in presenza di condizioni quali: durata della collaborazione superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi; fatturato riconducibile ad un medesimo centro di imputazione di interessi derivante per più dell’80% da detto soggetto nell’arco di 2 anni consecutivi; disponibilità per il collaboratore di una postazione fissa presso una delle sedi del committente. La legge dispone che tale presunzione non scatti, fra l’altro, quando le attività lavorative svolte rientrano in quelle per cui sia necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale. A seguito di ripetuti interventi dell’Ordine, ed in particolare del dott. Fabrizio De Benedetti, presso il Ministero del Lavoro, il relativo decreto attuativo, emesso il 20 dicembre 2012 ricomprende tra gli altri ordini beneficiari di tale esclusione anche l’Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale.
Si allega il decreto attuativo emesso il 20 dicembre 2012